Annullamento della vacanza prenotata per impossibilità sopravvenuta

In caso di sopravvenuta impossibilità di usufruire di un pacchetto turistico a causa di un evento improvviso ed imprevedibile, verificatosi dopo la prenotazione e prima della partenza, come la malattia del titolare del servizio o di un suo stretto familiare, è possibile ottenere l’annullamento del viaggio e la restituzione delle somme versate per la prenotazione? Quali sono i rimedi e le tutele previste in questi casi per il consumatore?

Può infatti accadere che dopo aver prenotato una vacanza a causa di una improvvisa malattia non si possa più partire.

Facciamo chiarezza su questo interessante e delicato argomento che, in concreto, potrebbe riguardare chiunque.

Partendo dal dato normativo, già l’art. 1463 c.c. prevede la possibilità di risolvere il contratto per sopravvenuta impossibilità di godere della prestazione pattuita stabilendo che “nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”.

A tale disposizione, infatti, si ricollegano molte pronunce dei Giudici della Suprema Corte di Cassazione che riconoscono la possibilità di avere la restituzione di quanto corrisposto alla controparte qualora si verifichi una sopravvenuta impossibilità di usufruire della prestazione.

L’art. 1463 c.c., quindi, si pone già di per sé come strumento a protezione e tutela della parte impossibilitata a fruire della prestazione pattuita, nel nostro caso sia essa il turista che l’operatore turistico, risultando funzionale proprio alla ricostituzione del sinallagma compromesso, legittimando il titolare della prenotazione ad ottenere la restituzione delle somme versate.

Detto ciò, tutti i servizi turistici sono oggi regolamentati dal Codice del Turismo, introdotto nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 79 del 23/05/2011, le cui disposizioni vanno ad integrare e rafforzare i diritti del consumatore in materia di viaggi già previsti dal Codice Civile e dal Codice del Consumo (D.lgs n. 206/2005).

Secondo il Codice del Turismo è possibile che il consumatore possa domandare l’annullamento del viaggio e la richiesta di rimborso delle spese sostenute per la prenotazione per impossibilità sopravvenuta e per cause di forza maggiore, non prevedibili né ascrivibili alla condotta del contraente, come nel caso di una malattia sopravvenuta alla prenotazione che non consenta la partenza.

Tra le normative poste a tutela dei diritti del turista rientra anche la Direttiva europea n. 2302/2015, divenuta operativa a partire dal Luglio 2018, in base alla quale ogni utente consumatore può, in caso di improvvisa e sopraggiunta malattia, annullare il viaggio e recedere dal contratto con diritto a ricevere il rimborso integrale di quanto versato. Tra le cause che possono giustificare il rimborso del viaggio, la direttiva fa rientrare non solo l’ipotesi della malattia del titolare della prenotazione ma anche quella di uno stretto familiare, quale il coniuge o compagno/a (se uniti civilmente), del genitore e dei figli. In pratica, se il consumatore titolare del servizio turistico prenotato è impossibilitato alla partenza a causa di una malattia sopravvenuta ed imprevedibile, l’operatore turistico è tenuto a cancellare la prenotazione e a restituire le somme versate, anche quando l’evento impeditivo non riguardi direttamente il titolare del servizio.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. n. 18047/2018) qualora le parti non possano utilizzare la prenotazione per impossibilità sopravvenuta e per cause di forza maggiore, non prevedibili né ascrivibili alla condotta dei contraenti, questi dovranno ricevere il rimborso dell’intera prenotazione mai utilizzata, a prescindere dalla stipula di una polizza assicurativa per coprire eventi imprevedibili che impediscano la partenza, confermando che l’annullamento del viaggio può essere valido sia per la malattia di coloro che dovevano usufruire del servizio sia per la malattia che interessi i loro parenti prossimi.

La Suprema Corte ha altresì chiarito che la mancata sottoscrizione di una polizza assicurativa volta a coprire eventi imprevedibili, come nel caso di una malattia sopravvenuta che impedisca la partenza, non incide sulla possibilità per il consumatore di poter recedere dal contratto e pretendere la restituzione delle somme versate per la prenotazione.

In linea con il sopra citato orientamento risultano ulteriori pronunce della Corte di Cassazione e di numerosi Giudici di Pace intervenute sull’argomento, secondo cui la malattia va qualificata come impossibilità di fatto che incide negativamente sulla sfera giuridica del consumatore precludendogli la partenza. In questo senso, l’istituto del recesso da la possibilità alla parte interessata dall’evento impeditivo, imprevisto e/o imprevedibile di ritirarsi dal rapporto contrattuale liberandosi dai relativi obblighi.

In ragione di quanto sin qui evidenziato, nel caso specifico della grave ed improvvisa malattia che impedisca agli acquirenti di godere del pacchetto o servizio turistico acquistato, è quindi possibile affermare che il consumatore può chiedere l’annullamento della prenotazione e la restituzione di quanto versato, anche quando l’evento impeditivo non riguardi direttamente il titolare della prenotazione ma, bensì, un suo stretto familiare.