CORONAVIRUS: dubbi, incertezze e problematiche connesse alla fase della riapertura delle attività produttive.

Tutta Italia sta’ attendendo la riapertura delle attività produttive interessate dalla chiusura imposta dalle misure restrittive adottate per arginare la diffusione del Coronavirus (Covid-19).

Come era lecito aspettarsi, e come già sommariamente anticipato in precedenti articoli disponibili sempre sul sito co-legal.it (“Il distanziamento sociale ai tempi del Coronavirus. Problematiche ed effetti nell’esercizio dei diritti fondamentali della persona e nel diritto di famiglia”  e leMisure a tutela del lavoro per effetto dell’emergenza Coronavirus”), la c.d. fase due dell’emergenza pone una serie di dubbi, incertezze e problematiche in ordine alle modalità di riapertura delle attività e ai suoi effetti sul mondo del lavoro, sulle relazioni sociali e sugli spostamenti delle persone.

Infatti, le imprese che dal prossimo 4 maggio riavvieranno la propria attività dovranno necessariamente confrontarsi con un nuovo scenario di lavoro, i cui tratti occorrerà ridefinire sotto molteplici aspetti.

Si porrà la questione della gestione del personale dipendente, tra cassa integrazione, smart working e norme di sicurezza anti-contagio, ma non prima che i lavoratori siano stati formati ed informati sulle nuove misure di sicurezza da applicare e rispettare.

Si parla di misure anti-contagio sui luoghi di lavoro con riferimento alla necessità di prevedere test e controlli per i dipendenti, distanziamento, fornitura di dpi, sanificazione dei luoghi di lavoro. In tal senso, alcuni spunti potrebbero essere ricavati dalle indicazioni contenute nel Protocollo d’Intesa del 14 Marzo 2020, o dagli accordi che si stanno raggiungendo con i sindacati a livello territoriale.

Distanziamento sociale

Primo aspetto di rilievo sarà quello della distanza sociale all’interno dei luoghi di lavoro, che dovrà essere tale da garantire le distanze anti-contagio (non un metro ma almeno un metro e ottanta centimetri) attraverso una necessaria rimodulazione della modalità di lavoro in Azienda. Gli esempi possono essere molteplici: fabbriche, laboratori artigianali, studi professionali, uffici pubblici, che dovranno limitare l’ingresso delle persone in funzione degli spazi a disposizione, fino al settore del commercio piccolo e grande ed ogni altro settore economico e produttivo del paese.

Il tutto con palesi ripercussioni sul rapporto costi/ricavi delle imprese. E’ infatti scontato che a fronte di limitazioni nell’organizzazione e nell’esercizio delle attività, le misure determineranno minori ricavi per le imprese, con la conseguenza che i costi e le spese che l’imprenditore sosteneva con la sua attività a regime non potranno essere rispettate con la riorganizzazione del lavoro per la prevenzione del Covid-19. Aspetto di non poco rilievo che dovrà essere tenuto nella giusta considerazione, e che dovrà essere necessariamente gestito attraverso l’adozione di ponderate e concrete misure di sostegno diretto, come contributi a fondo perduto o interventi fiscali, in favore delle imprese.

Ulteriori precauzioni anti-contagio

– Nel caso in cui nella riorganizzazione dei processi produttivi non potrà essere garantita una certa distanza, per chi lavora all’interno di uno stesso ambiente, dovranno essere inseriti elementi di separazione tra le persone oppure usate delle mascherine, FFP2 senza valvola o due mascherine chirurgiche indossate contemporaneamente per chi lavora all’interno di uno stesso ambiente. Le mascherine chirurgiche diverranno una regola, e dovranno essere fornite dal datore di lavoro, sia negli spazi chiusi in presenza di più persone, sia negli spazi aperti quando non potrà essere garantito il mantenimento della distanza personale.

– Per rispettare la distanza di sicurezza sarà necessario riorganizzare l’impostazione degli spazi dei luoghi di lavoro mediante l’applicazione di barriere di protezione tra le postazioni dei lavoratori.

In caso di febbre, o di altri sintomi influenzali (suggestivi di Covid-19), il dipendente dovrà rimanere a casa, mentre il datore di lavoro potrà misurare la temperatura ai dipendenti all’ingresso oppure raccogliere una loro dichiarazione.

– La frequente e minuziosa pulizia delle mani sarà indispensabile in più momenti dell’attività lavorativa, e non solo a inizio turno, motivo per cui dovranno essere installati appositi dispencer per l’erogazione di prodotti disinfettanti.

– Gli ambienti di lavoro e gli strumenti di lavoro dovranno presumibilmente essere sanificati ed igienizzati periodicamente, mediante l’utilizzo di appositi disinfettanti su porte, maniglie, banconi, tavoli, servizi igienici.

Dovrà essere garantito, per quanto possibile, anche il ricambio dell’aria e la sanificazione periodica degli impianti di areazione, che in mancanza dei predetti accorgimenti dovranno rimanere spenti e inattivi.

Sarà anche necessaria la riorganizzazione del servizio mensa all’interno dei luoghi di lavoro, dove si dovrà porre attenzione alla distanza tra le persone e le sanificazione dei tavoli dopo ogni pasto.

Orario di lavoro

Nell’attuazione di misure anti-contagio all’interno dei luoghi di lavoro, un rilievo importante potrebbe avere anche la rimodulazione dell’orario di lavoro, quale strumento utile per spalmare la prestazione lavorativa su una fascia temporale più ampia in modo da evitare maggiori assembramenti.

Al fine di non affollare i luoghi di lavoro, potrà farsi ricorso alla rotazione del personale, alla riduzione temporale dei turni di lavoro affiancata dall’utilizzo di ammortizzatori sociali, all’attuazione di una ripresa graduale dell’attività con eventuale chiusura di reparti non strategici.

La problematica della riorganizzazione e della sicurezza nel mondo del lavoro si intrecci poi inevitabilmente anche con la questione inerente la responsabilità delle imprese.

L’attuale scenario normativo, infatti, prevede che per le Aziende diverse da quelle sanitarie, così come previsto dal Protocollo del 14 marzo 2020 sottoscritto dalle parti sociali, il rischio da Covid-19 non si configuri come rischio specifico, bensì come rischio generico di carattere emergenziale, peraltro in continua evoluzione.

In questa delicata fase di riapertura, seppur parziale, sarà quindi importante evitare di addossare sulle imprese responsabilità (civile e/o penali) per nuovi eventuali contagi, al fine di non configurare l’esercizio dell’attività lavorativa come un rischio, con evidenti ed ulteriori ripercussioni negative sulle aziende già ampiamente provate per gli effetti del lockdown.

Un ruolo di primaria importanza al fine di verificare l’effettiva applicazione delle misure anti Covid-19, da adottare nelle aziende spetterà a commissioni di controllo costituite da datore di lavoro e/o dirigenti per la sicurezza, medico competente, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e rappresentanze sindacali.

Quanto alla Regione Toscana importante normativa di riferimento è rappresentata dall’Ordinanza n. 38 del 18 Aprile 2020, in forza della quale tutti i datori di lavoro avranno l’obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio, da spedire alla Regione entro 30 giorni dalla pubblicazione di detto provvedimento, tramite l’indirizzo e-mail: protocolloanticontagio@regione.toscana.it

Avv. Matteo Prosperi e Avv. Andrea Santini