Sul risarcimento del terzo trasportato

Se malauguratamente si rimane coinvolti in un sinistro stradale in qualità di trasportati, a chi occorre indirizzare la propria richiesta di risarcimento danni?

La risposta a tale domanda, soprattutto per gli addetti ai lavori, potrebbe  apparire scontata: il legislatore ha infatti configurato la specifica azione a tutela della posizione del trasportato nell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni individuando nella Compagnia assicuratrice del vettore il soggetto gravato dal risarcimento.

Tradizionalmente detta azione è stata considerata dalla Giurisprudenza come  una azione tipica, diretta a rafforzare la posizione del trasportato, che prescinde dalla specifica prova della responsabilità nella causazione del sinistro e subordina l’accoglimento della domanda risarcitoria alla mera prova dell’evento storico del sinistro e della presenza del trasportato sul veicolo coinvolto nell’incidente.

Ma tale principio resta valido in ogni caso o è suscettibile di subire eccezioni?

Premesso che il terzo trasportato può agire, oltre che nei confronti dell’assicurazione del vettore EX ART. 141 COD. ASS., anche nei confronti del solo responsabile civile ex art. 2054 c.c. oppure coinvolgere anche la Compagnia di assicurazione di quest’ultimo ex art. 144 cod. ass, va detto che è la stessa norma dettata dall’art. 141 a prevedere che il trasportato è risarcito a prescindere dalla responsabilità dei conducenti, salva l’ipotesi del caso fortuito. Ad avviso di chi scrive è particolarmente interessante sul punto una recente pronuncia di legittimità – Cassazione n. 8386 del 29.04.2020 – che sulla scia di quanto già precedentemente statuito con la sentenza di Cassazione n. 4147 del 13.02.2019 ha ha affermato che l’art. 141 del Codice delle Assicurazioni, in conseguenza del riferimento al caso fortuito come limite all’obbligo risarcitorio dell’assicuratore del vettore verso il terzo trasportato  richiede che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro. Per caso fortuito, nella giuridica accezione inclusiva di condotte umane, si deve pertanto intendere non solo l’evento naturale imprevedibile ma anche la responsabilità esclusiva dell’altro conducente.

Ed allora, si pensi al caso in cui il soggetto danneggiato sia trasportato su un mezzo che, transitando tranquillamente su una strada ad unico senso di marcia, venga travolto frontalmente da un veicolo che ha imboccato quella strada contromano.

Nel caso sopra prospettato, alla luce della Giurisprudenza sopra richiamata, potrebbe essere preferibile per il danneggiato, onde non incorrere in una declaratoria di assoluta responsabilità del conducente dell’altro veicolo e nel conseguente rigetto della domanda avanzata ai sensi dell’art. 141 Cod. ass. nei confronti della Compagnia del vettore, intraprendere un’azione ordinaria di risarcimento ai sensi dell’art. 2054 c.c. e/o ai sensi dell’art. 144 Codice delle Assicurazioni.