E’​ “consumatore”​ il professionista che si rivolge al proprio difensore per l’impugnazione dell’avviso di accertamento fondato sul redditometro?

 

L’accompagnatrice di professione che abbia ricevuto un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate fondato sul cd. redditometro, nel momento in cui si rivolge ad un difensore di sua fiducia per l’impugnazione di tale avviso, riveste la qualifica di professionista, oppure di consumatore ai sensi del Decreto Legislativo n. 206 del 2005?

Il Tribunale di Firenze con ordinanza ex art 702 bis c.p.c. del 26 marzo 2019, pronunciandosi preliminarmente sulla competenza territoriale derogabile, ha chiarito che l’attività di escort, nel caso sottoposto al suo esame, non può essere qualificata in termini di professionalità e continuatività, ed ha conseguentemente applicato il foro esclusivo del consumatore, confermando la propria competenza a decidere la controversia.
In particolare, nella fattispecie sottoposta all’esame del Giudice fiorentino, è emerso che “né gli avvisi dell’amministrazione finanziaria ed il contenzioso che né è scaturito rimandano ad un accertamento sulla natura professionale dell’attività svolta dalla ricorrente”.
Secondo il Giudice di prime cure, ciò che conta per qualificare la ricorrente come vera e propria Professionista è l’assolvimento positivo dell’onere probatorio, gravante sul convenuto, che la medesima “percepisse per le prestazioni fornite dei veri e propri corrispettivi, piuttosto che regalie o liberalità, oppure se l’attività fosse saltuaria o continuativamente svolta”; onere che nel caso di specie non è stato rispettato dalla difesa del Professionista convenuto.
Ad ogni modo, la pronuncia in esame offre uno spunto interessante, al di là del caso di specie, per tutti quei professionisti che si trovassero ad affrontare una controversia con il proprio difensore incaricato dell’assistenza giudiziale tributaria a seguito, o comunque in occasione, della notifica di un avviso di accertamento basato sul redditometro. Il principio affermato dal Tribunale di Firenze sulla competenza territoriale del foro del consumatore appare infatti fondato sul fatto che l’accertamento del maggior reddito, nei casi di cui all’art. 38 DPR 600/73, non è strettamente legato alla fonte di produzione del reddito stesso (cd. accertamento sintetico) e pertanto la qualifica rivestita dal professionista nel momento in cui conclude il contratto d’opera con il proprio difensore è quella propria del consumatore, con conseguente applicabilità della relativa disciplina codicistica.

Pubblicato da
Lorenzo Valdarnini
Avvocato presso CO-Legal