Notifiche di atti tributari e Covid-19: è davvero tutto sospeso?

 

Se è vero che si è assistito nei giorni precedenti ad un proliferare di norme volte, da un lato, a prevedere la sospensione di tutti i termini processuali ed amministrativi (salve le espresse deroghe) e, dall’altro, a far slittare in avanti tutti gli adempimenti fiscali e contributivi, l’articolo 67, comma 1, del Dl 18/2020 prevede, tra le altre, in punto di attività procedurali dell’Amministrazione Finanziaria, che dall’8 marzo al 31 maggio 2020 «sono sospese le attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso». Evidentemente ciò non significa completa inattività degli Uffici i quali, a ben vedere, potranno continuare tutte le attività istruttorie interne volte alla eventuale successiva emanazione di provvedimenti: naturalmente solo quelle che consentano di osservare le prescrizioni a tutela della salute dei dipendenti dell’Agenzia stessa e del pubblico.

A titolo esemplificativo, le attività legate alle indagini finanziarie per le quali la sospensione non pregiudica la prosecuzione dell’attività relativa alla emanazione delle autorizzazioni alla richiesta di informazioni agli intermediari finanziari. O ancora, i cd. controlli a tavolino, ovvero quelle attività di verifica che non comportino uno spostamento fisico dei funzionari presso i locali di residenza, domicilio o attività del contribuente. La nozione «controlli» da intendersi sospesi deve dunque essere interpretata in senso restrittivo, per tali intendendosi solo quelle attività di «accesso, ispezione e verifica» presso i locali del contribuente condotte con modalità che non garantiscano la salvaguardia della salute del funzionario e del destinatario.

Per il resto, l’Agenzia delle Entrate nella circolare 8/E/2020 ribadisce quanto già affermato in tema di attività degli Uffici nella precedente circolare 6/E sia in ordine al procedimento di accertamento per adesione, ovvero che “per l’istanza di accertamento con adesione presentata a seguito della notifica di un avviso di accertamento, non si applica la sospensione prevista dall’articolo 67 del Decreto, bensì quella prevista dall’articolo 83 del Decreto con riguardo al termine per l’impugnazione. In tal caso «si applicano cumulativamente: sia sospensione del termine di impugnazione “per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente”, prevista ordinariamente dal comma 3 dell’articolo 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, sia la sospensione prevista dall’articolo83 del decreto»; sia per ciò che concerne le attività relative ai rimborsi, espressamente statuendo che “Coerentemente, anche in questo periodo emergenziale gli uffici continueranno a svolgere, nell’interesse dei contribuenti, l’attività istruttoria dei procedimenti relativi ai rimborsi, compresa la richiesta della documentazione utile ad eseguire l’istruttoria, con modalità volte a limitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendenti”.

Orbene, atteso che vi sono -almeno in teoria- attività che non risultano sospese, quid iuris nel caso in cui l’attività di controllo giunga a conclusione e venga notificato un atto di accertamento o liquidazione al contribuente? Orbene, è prevedibile, oltre che auspicabile, che gli Uffici utilizzeranno principalmente gli strumenti telematici a disposizione e già in uso nel sistema e, ove ciò risulti possibile, notificheranno l’atto a mezzo pec. Tuttavia, è noto che, ove il destinatario sia una persona fisica o comunque un soggetto non munito di un indirizzo di posta elettronica certificata, tale modalità non sia praticabile. Ebbene, a tal proposito desta qualche preoccupazione la previsione dell’articolo 108 del d.l. 18/20 in materia di «misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale». Premesso che lo scopo della norma è evidentemente quello di necessaria salvaguardia della salute degli addetti del servizio postale e del cittadino, è stata prevista fino al 30 giugno 2020 la non necessità della firma della persona abilitata al ritiro sulla copia della raccomandata riservata al destinatario, essendo sufficiente che l’operatore postale attesti di essersi accertato della presenza dello stesso.

Ecco dunque che la criticità della previsione è immediatamente percepibile,  nonostante gli adempimenti che caratterizzano la nuova procedura comportino un accurato accertamento da parte dell’operatore postale della presenza del destinatario del plico ovvero di altri soggetti abilitati alla sua ricezione; l’immissione del plico nella cassetta postale o in altro luogo indicato dal consegnatario; la firma dell’operatore postale in luogo di quella del consegnatario; l’attestazione sui documenti di consegna da parte dell’operatore delle “modalità di recapito”.  Pare altresì che  la procedura di consegna (alias notifica) debba pur sempre svolgersi con la partecipazione attiva del consegnatario, giacché il luogo del deposito del plico deve essere specificamente indicato dal consegnatario dell’atto, ma è indiscutibile che l’intero procedimento resti affidato unicamente alla figura e al ruolo centrale dell’operatore, il cui oggetto (le “modalità di recapito”) deve essere necessariamente interpretato in senso ampio, ovvero non limitato al semplice richiamo all’articolo 108 (come pur si ha notizia che già accade) ma descrittivo in maniera sufficientemente dettagliata e precisa di tutte le fasi della notifica, ivi comprese le modalità di identificazione dell’interlocutore dell’agente postale (magari mediante l’indicazione degli estremi del documento di identità). Ma si supponga che il consegnatario non coincida con il destinatario dell’atto, come ben può avvenire o l’agente postale compia una qualunque omissione descrittiva delle semplificate (in realtà per lui più complesse) modalità di consegna: la norma nulla dice in proposito e pertanto, in generale, la previsione normativa non appare idonea a garantire la conoscenza effettiva dell’atto notificato. E ciò potrà tradursi inevitabilmente in contenziosi dall’esito incerto in ordine a reali (o pretestuosi) difetti di notifica, per i rischi di mancata conoscenza effettiva o legale dell’atto da parte del destinatario,  che forse con una sospensione generalizzata delle attività (anche di notifica) degli Uffici dell’Amministrazione finanziaria si sarebbero potuti evitare, atteso che le modalità semplificate attualmente in vigore appaiono tali da potenzialmente pregiudicare la posizione sia del notificatario  che del notificante.

Circolare Agenzia delle Entrate 8/E del 03.04.2020

Avv. Francesca Boschi